Uno dei dubbi che sorgono quando si sottoscrive un prestito con la formula della cessione del quinto è se si può richiedere l’anticipo sul TFR.
Quest’ultimo indica il Trattamento di Fine Rapporto che sostituisce la buonuscita, una riforma inserita nella legge di bilancio del 2005 e che fa parte della riforma della previdenza complementare. Si tratta di una quota della retribuzione dei lavoratori che viene accantonata ed erogata nel momento in cui finisce il rapporto di lavoro, che può avvenire sia per licenziamento che per fallimento dell’azienda o per altre cause.
Il dipendente può decidere se lasciare la gestione del proprio TFR all’azienda oppure all’Inps, ma nel primo caso dovrà provvedere ad amministrare un fondo pensione di previdenza complementare aperta o chiusa, altrimenti potrà richiedere l’erogazione mensile in busta paga.
Dunque, chi ottiene un finanziamento utilizzando la cessione del quinto deve sapere che il TFR sarà vincolato fino al pagamento dell’ultima rata perché le somme accantonate fungono da garanzia per il richiedente, che in caso di mancato pagamento potrà prelevare questo denaro per continuare a pagare il restante debito. Infatti, in alcuni casi è possibile utilizzare il TFR come garanzia per la cessione del quinto come ad esempio in caso di perdita di lavoro o in situazioni in cui il reddito è a rischio
Come abbiamo visto con la cessione del quinto si stipula un contratto che ci permetterà di estinguere la somma ottenuta dalla banca attraverso il prelievo mensile di un quinto dallo stipendio netto.
Questo finanziamento viene concesso in cambio di poche garanzie, una polizza che copra il rischio morte o la perdita del lavoro oppure la cessione del privilegio sul TFR. Dunque, nel caso in cui il cliente non dovesse assolvere il suo debito allora il creditore potrà rifarsi sulla compagnia assicurativa o direttamente sul TFR accantonato.
Solo in un caso le banche o le finanziarie non possono rivalersi sul TFR, cioè quando avviene il decesso del lavoratore. In tal caso ci si rifarà sull’assicurazione che si stipula per legge per ogni tipo di finanziamento e che si sottoscrive nelle fasi iniziali del contratto.
È possibile solo nel caso in cui l’ammontare del TFR accantonato sia maggiore dell’importo complessivo del debito, il cliente allora potrà richiederlo presso l’azienda per cui lavora. Inoltre, maggiore è l’accantonamento TFR più alto potrà essere l’importo da chiedere in prestito alla banca e ci sono regole ben precise da seguire. Infatti, il dipendente può chiederlo solo una volta, per un massimo del 70% dell’accantonamento maturato e deve avere un’anzianità di servizio di almeno otto anni all’interno dell’azienda. Inoltre, in questi casi sarà necessario motivare la richiesta documentandola con certificazioni mediche nel caso di malattia o maternità oppure con l’atto di compravendita se si sta acquistando la casa.
Cosa succede se, invece, si perde il lavoro prima di aver saldato il debito? In questo caso se il cliente si licenzia o viene licenziato prima di aver estinto la somma allora perderà tutto il TFR accantonato. L’azienda dovrà liquidare tutto l’importo per coprire il debito rimasto fino a compensare quanto dovuto dall’ex dipendente. Il TFR, tuttavia, non dovrebbe essere toccato solo nei casi in cui il dipendente abbia stipulato una polizza a copertura della perdita del lavoro. Se, invece, si cambia lavoro il debito viene solo trasferito presso la nuova azienda.